ATTESTATO DI RISCHIO DIGITALE, ECCO COSA CAMBIA

Le novità a cui ogni cittadino andrà incontro con l'introduzione dell'attestato di rischio digitale

attestatoIl nuovo Regolamento, che modifica l’art.134 del codice delle assicurazioni, sancisce il passaggio alla dematerializzazione dell’attestato di rischio. Lo scopo principale di questa modifica è  la semplificazione, la riduzione dello spreco e della produzione di materiale cartaceo e lo snellimento del processo. Un altro scopo importante è quello di creare una deterrenza alla falsificazione degli attestati di rischio cartacei. I numeri, a riguardo, sono impietosi: secondo l’Ania(l’Associazione nazionale delle imprese assicuratrici), in giro per l’Italia ci sono circa 3 milioni e mezzo di veicoli non assicurati. Ciò rappresenta un pericolo non solo per l’impossibilità di ricevere il rimborso in caso di incidente, ma perché più aumentano i truffatori e maggiore sarà il costo che viene scaricato sulle polizze di chi paga regolarmente l’Rc auto. Si calcola che i non assicurati incidano per un buon 10% sulla tariffa.Inoltre ci saranno modifiche sostanziali nei contenuti dell’attestato stesso e nelle modalità di consegna:La consegna dell’attestato al contraente verrà effettuata per via telematica, l’attestato non sarà più fondamentale per richiedere un preventivo all’assicurazione, la compagnia potrà accedere direttamente alla Banca dati attestati e visionarlo direttamente. Questo è stato possibile grazie all’obbligo per le imprese di assicurazione di inserire in Banca dati ogni attestato 30 giorni prima della scadenza del contratto relativo.

Infine il nuovo attestato di rischio dovrà indicare anche, in caso di sinistri, la tipologia di sinistro, se c’è stato un danno a cose, a persone o entrambe le cose.Ma come sarà possibile poter avere il proprio attestato di rischio? Si potranno scaricare direttamente via web nella propria area riservata a partire da 30 giorni prima della scadenza, ma si potranno richiedere altre forme di invio come posta elettronica, app per smartphone o altri dispositivi multimediali stabiliti dalla compagnia. Per chi è meno propenso ai nuovi mezzi tecnologici vuoi per età vuoi per altri motivi resterà la possibilità di richiedere una copia cartacea all’intermediario o al broker e questa dovrà essere fornita gratuitamente, anche se ciò non libererà le compagnie dall’obbligo dalla consegna per via telematica, né dalla verifica in Banca dati per la stipula di un nuovo contratto.Ma il Regolamento IVASS N. 9 del 19/05/2015 ha apportato anche altre modifiche al documento.

Infatti sara’ specificato obbligatoriamente il nominativo del contraente e “dell’avente diritto” inteso come la persona fisica o giuridica che ha il diritto alla consegna dell’attestato di rischio e verranno inseriti oltre ai sinistri degli ultimi 5 anni anche le eventuali franchigie non pagate della compagnia.Qualora per qualsiasi motivo la Banca dati non fosse aggiornata,per l’emissione del contratto,IVASS precisa che la compagnia dovrà procedere alla stipula quotando il rischio sulle ultime informazioni disponibili sulla banca dati con l’acquisizione di una dichiarazione ai sensi degli art. 1892 e 1893 del Codice Civile, circa i sinistri dell’ultimo periodo di osservazione.

Ma quando effettivamente ci sara’ l’obbligo per le compagnie di adeguarsi?

Entro il 31 ottobre di quest’anno e a partire dal 18 ottobre sarà in vigore l’altra importante novità, cioè l‘eliminazione del tagliando assicurativo(quello esposto sul parabrezza). In merito a questo regolamento ci sono pero’ anche dei punti che fanno discutere come il fatto che non avendo il cliente un controllo diretto dell’attestato, qualora ci siano errori a vantaggio della compagnia come l’applicazione di una Classe di Merito più alta non sia prevista alcuna sanzione e questo andrebbe a svantaggio del consumatore.

C’è poi tutta la questione relativa alle modifiche al DDL sulla concorrenza in ambito RC Auto, come lo stralcio degli articoli che prevedono sconti con l’installazione scatola nera e il risarcimento obbligato presso le carrozzerie convenzionate. Nel primo caso i deputati ritengono che la riduzione delle tariffe non andrà a compensare i costi della Scatola Nera. nel secondo caso ci sarebbe ‘una limitazione delle facoltà contrattuali degli assicurati contraria al codice civile’.E’ in atto poi una disputa circa la nuova disposizione sul danno non patrimoniale, che riduce l’ambito risarcitorio in maniera netta e sul suo eventuale effetto retroattivo sulle pratiche già in atto.

L’ANIA,che rappresenta le assicurazioni, ritiene opportuna questa misura vedendo una correlazione tra i risarcimenti alti e i premi delle polizze ancora troppo elevati, c’è chi invece sostiene che non ci sia alcun nesso tra le due cose e che i risarcimenti non patrimoniali vadano lasciati cosi’ come sono, o perlomeno la nuova disposizione non debba avere effetto retroattivo.Ricordiamo inoltre che da qualche tempo per cambiare compagnia non è più necessario mandare la disdetta, ma attenzione: controllate se le polizze accessorie alla rc auto – ad esempio quella che copre gli infortuni del conducente – sono in un contratto a parte. In quel caso, dovrete mandare la disdetta per quella specifica copertura.In futuro dovrebbero essere previste altre novita’ sempre col duplice scopo di agevolare il cliente nella scelta della compagnia più conveniente e di controllare le truffe come il passaggio dall’attestato di rischio statico (che fotografa la situazione corrente) all’attestato dinamico, generato in continuo dal sistema.  Staremo a vedere se queste misure porteranno ad un effettivo vantaggio, a conti fatti, per l’assicurato.

 

 

 

 

 

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