COME CAMBIANO LE COLLABORAZIONI A PROGETTO DAL 1 GENNAIO 2016

A breve i contratti co.co.pro e co.co.co scompariranno trasformandosi in rapporti di lavoro subordinato

contratto-a-progettoA partire dal 1° gennaio 2016 ci sarà un grande cambiamento per tutte le collaborazioni coordinate e continuative (co.co.co) e a progetto (co.co.pro) che saranno considerate come lavoro subordinato per una maggiore tutela dei lavoratori.

Il contratto a progetto prevedeva, infatti,  la realizzazione di lavori con mansioni specifiche e recanti un preciso termine, alla fine del quale l’incarico terminava. La durata poteva variare in base al lavoro da realizzare e veniva pattuiti un totale da versare per la mansione svolta.

Questa tipologia di contratto era molto poco favorevole per il lavoratore che non aveva diritto a periodi di ferie né a giorni di malattia, oltre al fatto che se l’assenza per motivi di salute superava i 30 giorni o risulta maggiore ad un sesto della durata totale dell’accordo lavorativo stabilito il datore poteva recedere dal contratto.

In pratica saranno aboliti tutti i contratti che si caratterizzano per:

  • una prestazione personale;
  • la ripetitività delle mansioni lavorative svolte;
  • l’obbligo di rispettare un determinato orario di lavoro;
  • l’obbligo di svolgere il lavoro in una specifica sede fisica;
  • l’organizzazione delle modalità di lavoro, da parte del datore di lavoro stesso;

I datori di lavoro che assumono coloro con cui hanno avuto un precedente rapporto di collaborazione, anche a progetto, o i titolari di partita IVA con cui hanno intrattenuto un rapporto di lavoro autonomo, godono del beneficio dell’ l’estinzione degli eventuali illeciti amministrativi, contributivi e fiscali legati all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro antecedenti.

Rimarranno invece validi per :

a) le collaborazioni disciplinate da accordi collettivi stipulati con i sindacati più rappresentativi, a livello nazionale;
b) le collaborazioni prestate da professionisti iscritti negli appositi albi professionali;
c) le attività prestate da sindaci o da professionisti che compongono collegiio organi di controllo delle società;
d) nei casi di lavoratori assunti da associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal Coni.
Tale normativa non trova applicazione nei confronti delle pubbliche amministrazioni fino al 1° gennaio 2017

 

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