DIRITTO D’AUTORE: LE NOVITÀ DEL DECRETO DEPENALIZZAZIONE

Atto del Governo n° 245

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L’ordinamento giuridico italiano riconosce e regola attraverso delle norme l’istituto del diritto d’autore. Sostanzialmente questo avviene attraverso la legge n. 633 del 1941 il cui dettato normativo giustifica i diritti d’autore su una qualunque opera frutto di ingegno e caratterizzata da creatività. La tutela nasce quindi nel momento della creazione dell’opera e i diritti permangono anche in seguito. L’orientamento legislativo a tal proposito ha dovuto inevitabilmente tenere il passo con quelle che sono le nuove esigenze della nostra società che si è trovata di fronte a nuovi casi a cui dover dare una soluzione. Per esempio alcune sentenze dei Tribunali italiani hanno già segnato un importante cambiamento in questo senso riconoscendo l’esistenza del diritto morale di un autore anche nel caso si tratti semplicemente dello script di uno spot pubblicitario. Per meglio comprendere la legge sul diritto d’autore si riporta il testo integrale dell’articolo depenalizzato.

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“Art. 171-quater

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l’arresto sino ad un anno o con l’ammenda da euro 516 a euro 5.164 chiunque, abusivamente ed a fini di lucro:
a) concede in noleggio o comunque concede in uso a qualunque titolo, originali, copie o supporti lecitamente ottenuti di opere tutelate dal diritto di autore;
b) esegue la fissazione su supporto audio, video o audiovideo delle prestazioni artistiche di cui all’art. 80.”

Attraverso l’interpretazione letterale della norma  sembra potersi escludere da eventuali sanzioni chi eventualmente scarica da internet una qualsiasi opera solo per un uso personale, poiché la stessa norma nel disporre il divieto fa esclusivo riferimento a supporti fisici per un eventuale masterizzazione a fini di lucro,senza nulla disporre per il semplice download attraverso un file multimediale. Del resto un’interpretazione di questo genere è in linea con un nostro principio costituzionale, quello contenuto nel carattere formale dell’articolo 3, il quale dispone che la legge non può trattare casi differenti in modo uguale e la differenza tra chi ascolta un brano musicale sul proprio pc e chi invece di questo ne fa un’attività commerciale fraudolenta è abbastanza netta.Per completezza aggiungo da un punto di vista tecnico sarebbe impossibile impedire il download mentre si sta visionando un file da internet poiché la stessa visione dello streaming è possibile grazie alla memorizzazione del file multimediale (video audio immagine ecc.) nella cache del browser. Quasi sempre oltre al film che si sta guardando nella cache del browser vengono memorizzati altri file a totale insaputa dell’utente.

 La legge sul diritto d’autore  non risulta sicuramente adeguata per quel che avviene nel contesto internet.Basti pensare ai cd software Trial ovvero quei programmi che vengono offerti gratuitamente per un periodo limitato di tempo.Attualmente è possibile aggirare il copyright di questi software e soprattutto è possibile farlo senza infrangerlo.Ciò avviene attraverso l’uso di particolari programmi che sono in grado, con una estrema semplicità d’uso,  di azzerare il tempo di prova rendendo praticamente infinito l’utilizzo del software trial .In questo caso non si può ipotizzare l’infrazione del copyright per il semplice motivo che il software usato non è una crack che modifica il codice del programma in versione di prova e di seguito vi mostro un video dimostrativo.

Il governo Renzi quindi, attraverso il decreto depenalizzazione lascia  sostanzialmente invariata la situazione  per quel che

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riguarda le infrazioni delle norme sul diritto d’autore e questa pare essere l’unica cosa buona contenuta nel decreto dove per quel che riguarda quest’aspetto, non ha sicuramente apportato miglioramenti ma quanto meno non ha fatto ulteriori danni, purtroppo non sembra possibile affermare la stessa cosa per il resto del decreto e per gli altri reati depenalizzati.

 

 

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