FUNZIONI ISTITUZIONALI DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

La Magistratura di Sorveglianza è lo strumento giurisdizionale costituito con la legalità di mutamento del Sistema Carcerario del 26/7/1975 N. 354, in realizzazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione.

 

FUNZIONI ISTITUZIONALI DELLA MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA

La Magistratura di Sorveglianza è lo strumento giurisdizionale costituito con la legalità di mutamento del Sistema Carcerario del 26/7/1975 N. 354, in realizzazione degli articoli 3 e 27 della Costituzione. La sua mansione istituzionale è quella di vigilare sulla svolgimento della condanna applicata con il verdetto di punizione giudiziario immutabile, nel riguardo dei   inizi costituzionali e delle regole del Sistema Carcerario che deliberano che le pene annunciate dalla legittimità non possono risultare in manipolazioni intralci al coscienza di collettività, devono stendere pure alla correzione del detenuto in ragguaglio al cambiamento della individualità del subordinato e alla sua capacità di collocazione nella collettività libera tramite gli arnesi esplicitamente annunciati dalla legittimità. L’Organo di giurisdizione di Sorveglianza si crea di due strumenti giurisdizionali relativamente con abilità monocratica e collettivo: l’Ufficio di Sorveglianza e la Corte di Assistenza, fondati, il primo si interfaccia con ogni tribunale presente nel capoluogo di provincia e, il secondo, in ogni circoscrizione di Corte di Appello e Segmento separata di Corte di Appello. Le differenti abilità del Compito e del Tribunale di Sorveglianza sono assuefate dalle regole del Manoscritto del Sistema Penale ( art. 677 e segg.) e del Sistema Carcerario.

WER

L’organismo del Compito di Controllo è rappresentata da uno o più giudici di sorveglianza e da personale funzionari, ed ha abilità territoriale allargata al luogo del capoluogo di distretto provinciale. Il Giudice di Sorveglianza decide sulle seguenti materie: liberazione anticipata, permessi premio e di necessità, sospensione e rinvio provvisorio dell’esecuzione della pena detentiva e delle misure di sicurezza, esecuzione domiciliare della pena detentiva ex legge n. 199/2010, applicazione e revoca delle misure di sicurezza, esecuzione delle misure alternative, approvazione dei programmi di trattamento rieducativo, reclami avverso provvedimenti disciplinari, rimedi risarcitori per violazione dell’art. 3 CEDU ai sensi dell’art. 35 ter O.P., remissione del debito, rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, applicazione ed esecuzione delle sanzioni sostitutive, autorizzazione corrispondenza e colloqui telefonici dei detenuti, domanda di grazia. Svolge inoltre attività di vigilanza sugli Istituti Penitenziari attraverso visite e audizioni dei detenuti, e controlla che il trattamento del condannato o internato venga attuato in conformità ai principi costituzionali e dell’ordinamento penitenziario. La competenza territoriale si basa sul luogo di detenzione, di residenza o del domicilio dell’interessato.

W

la Magistratura di Vigilanza srotola unicamente lavori giurisdizionali a livello distrettuale ; è formata dal presidente, da tutti i giudici degli impieghi di sorveglianza del dipartimento e da esperti   in psiche, servizi socievoli, pedagogici, psichiatria e criminologia, citati ogni tre anni dal CSM. L’ente che determina è formato da quattro producenti: il Dirigente quale tiene la presidenza, uno dei Giudici di Sorveglianza in prestazione appresso gli incarichi di sorveglianza del dipartimento sotto la cui funzione giudiziale ripiomba il detenuto o il sottoposto a reclusione sul  cui punto deve decretare, e da due esperti; ha abilità territoriale dipartimentale ed unicità in sostanza di permesso della redenzione, di realizzazione delle rilevamenti possibilità alla detenzione in prigione ( carcere domiciliare e custodia in prova ai servizi socievoli); fornisce sulla fine della punizione per esito concreto della misurazione, sul rilancio e la cessazione dell’attuazione della punizione nei confronti di femmina incinta o con figli di inferiore ai diciotto anni e subordinati affetti da gravi malattie.

Determina sui protesti avverso i rimedi spandette dal Giudice di Sorveglianza in sostanza di: scioglimento anticipata della carcerazione, ripari risarcitori ex art. 35 ter O.P., permessi, limitati e esame della simmetria del recluso; in sede di appello, determina sulle contestazioni ostile le conclusioni del giudice di sorveglianza in ambiente delle misurazioni di abilità. L’incontro dinanzi alla organo di giurisdizione di sorveglianza si distende in camera di parere con la intervento indispensabile dell’avvocato di difesa  e del delegato dell’impiego della Procura Generale; l’interessato sciolto può aderire direttamente e, se carcerato, solo se ridotto nel voluto del dipartimento, e può esibire memorie. Le decisioni sono emesse con provvedimento giurisdizionale accolte in camera di opinione ricorribili in cassazione.

RWE

La Corte Costituzionale, con due intonazioni del 2014, ha affermato che gli interessati possono domandare che il processo di vigilanza davanti alla Corte e quello dinanzi al Giudice di Sorveglianza per l’incollatura delle valutazione quantitativa di persuasione si sciolgano nei profili dell’udienza pubblica.

Sia la Corte che il Giudice di Sorveglianza avanzano, nelle corporeità di relativa abilità, su petizione dell’interessato, del pubblico ministero, del difensore o di ufficio, e per alcuni aiuti perfino su invocazione dei stretti connessi, con riunione in sala di parere a norma dell’art. 666 c.p.p..

Per le reintegrazioni, le stime sull’esito della custodia in verifica al prestazione sociale, le clemenze del conveniente, le rateazioni e passaggio delle punizioni pecuniarie, l’attuazione della semidetenzione e della emancipazione controllata, si procede senza procedura con provvedimento giurisdizionale esalata insolita altera parte, a norma dell’art. 667 co. 4° c.p.p. La parte attratta può sicuramente azionarsi nell’opposizione provvedimento giurisdizionale ed avviare la procedura ex artt. 666 e 678 CPP.

Cesare Turco

Lascia un Commento

Lascia un commento a questo articolo, ti garantiamo che il tuo indirizzo e-mail non verrà reso pubblico e che non riceverai alcuna mail da infoperte.it o alcun tipo di spam.

*

È possibile utilizzare questi tag ed attributi XHTML: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>