MALASANITÀ. COSA FARE PER TUTELARE I PROPRI DIRITTI

Quando le negligenze mediche possono essere causa di un peggioramento della salute. I passaggi necessari per accertare i danni subiti

sanità Malasanità. Un termine atto ad indicare in una sola parola tutti quei casi in cui le evidenti negligenze mediche hanno causato danni più o meno gravi ad un paziente. Una parola entrata purtroppo nel gergo comune.
Il filosofo francese Michel de Mointagne, riprendendo un antico proverbio greco, sottolineò la fortuna dei medici, perché “i loro successi brillano al sole mentre la terra ne ricopre gli errori”. Tra i casi presunti più recenti rimbalzati ai “disonori” della cronaca c’è quello del piccolo Tommaso, morto in un ospedale di Caltagirone, in Sicilia, poco dopo essere stato messo al mondo. La mancanza di battito cardiaco del bambino al secondo tracciato ha determinato la decisione di effettuare un cesareo d’urgenza. Qualcosa è andato storto e per Tommaso non c’è stato nulla da fare, sembra che a determinare il decesso sia stato un nodo cordonale serrato. Ha invece fatto sensazione, e qui si parla di casi di malasanità “accertata”, la sentenza di risarcimento emessa lo scorso ottobre dal Tribunale di Napoli pari a quasi un milione di euro. Sono quelli che dovrà sborsare l’ospedale “Cardarelli” a favore dei familiari di un 61enne di Casoria morto nel 2008 dopo un intervento di rimozione di calcoli alla colecisti. L’uomo aveva contratto una grave infezione batterica. La lunga battaglia giudiziaria ha infine dimostrato le responsabilità del personale medico.
vignetta_malasanit_ticket La speranza comune è ovviamente quella che mai si possa incorrere in fatti del genere ma nel caso in cui questo accada è opportuno essere pronti. Il cittadino deve sapere dove ed a chi può rivolgersi per tutelare i propri diritti. E nel caso in cui un episodio di “malasanità” determini le conseguenze più tragiche, se è vero che moralmente nessun risarcimento può restituire la vita di una persona è altrettanto vero che in un Paese civile chiunque abbia sbagliato deve in qualche modo pagare il prezzo dell’errore.
Esistono da tempo enti ed associazioni a tutela dei cittadini vittime di “negligenze sanitarie”, esistono ovviamente studi legali specializzati in materia. Occorre in primo luogo accertare se alla base del peggioramento di un paziente dopo il ricovero in una struttura ospedaliera ci sia un errore medico, dunque una terapia non idonea frutto eventualmente di una diagnosi non corretta. Un aggravamento delle condizioni di salute può essere causato da esami necessari non effettuati, da un intervento chirurgico errato o da cure post-intervento non consone alle reali condizioni del paziente.

ASSISTENZA LEGALE

Il paziente o i familiari dello stesso che sospettano un caso di malasanità devono innanzitutto cercare adeguata assistenza da un legale. Assistiti dall’avvocato, devono rivolgersi ad un medico legale con competenze specialistiche, avendo cura di raccogliere tutta la documentazione relativa alle cure a cui è stato sottoposto il paziente oltre a chiedere alla struttura ospedaliera la cartella clinica. Una volta in possesso di questo materiale, il medico legale redigerà una perizia con il compito di confermare o smentire i dubbi del paziente o dei familiari. Questo è un passaggio essenziale per denunciare un presunto caso di malasanità.

I SOGGETTI RESPONSABILI

Nel caso in cui la perizia evidenzierà un possibile errore medico, la parte lesa potrà inviare una richiesta di risarcimento presso i soggetti responsabili. In primo luogo il medico che ha effettuato le cure perché soggetto su cui grava la responsabilità personale e professionale. La richiesta può essere inviata presso la struttura ospedaliera presso cui il medico lavora e diventa direttamente responsabile se le cure errate sono frutto di macchinari obsoleti o difettosi ma anche nel caso in cui il paziente si sia rivolto alla struttura in questione da un professionista di fiducia scelto all’interno della medesima clinica. Nel caso si tratti di un ospedale pubblico, la richiesta va inviata all’Azienda Sanitaria Locale di competenza.

LA VISITA DI RISCONTRO

I soggetti responsabili apriranno a loro volta il sinistro presso la compagnia di assicurazioni che li copre per la responsabilità civile verso terzi. Si passa dunque ad una vera e propria pratica di liquidazione che prevede una visita di riscontro che ha il compito di confermare il presunto errore medico espresso nella perizia. Se questo viene confermato le parti possono raggiungere un accordo sull’entità del risarcimento ma se al contrario la visita esclude la presenza di “dolo” e dunque la compagnia di assicurazioni non si rende disponibile per un risarcimento, il danneggiato può rivolgersi ad un giudice per far valere le proprie ragioni.

 

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DAVANTI AL GIUDICE

Il giudice, come in tutti i ricorsi, tenta innanzitutto una conciliazione tra le parti che deve essere tenuta presso un ente di conciliazione che abbia ottenuto il riconoscimento dal Ministero della Giustizia.
In mancanza di conciliazione, allora il danneggiato dovrà dimostrare l’effettivo danno subito, provando di essersi rivolto a quel medico ed a quella struttura a seguito dei quali le sue condizioni di salute sono peggiorate. Dovrà essere messa in luce la causa del danno subito, il modo in cui il medico ha operato ed ha eventualmente sbagliato. Se il medico non riesce a dimostrare di aver agito correttamente sarà condannato a risarcire il danno. Le provate negligenze di un medico o di una struttura ospedaliera, oltre a provocare il risarcimento del danno nei confronti del paziente o dei familiari, possono sfociare nel reato di lesioni personali colpose o, in caso di decesso del paziente, di omicidio colposo. A tal proposito un’importante modifica è stata introdotta dalla Legge Balduzzi del 2012. La normativa, all’articolo 3, stabilisce che il medico che si attiene alle linee guida previste per il trattamento di una determinata patologia ed alle buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non ha responsabilità penale per il peggioramento di salute del paziente. Questo però vale solo per una possibile condanna penale del medico o della struttura sanitaria che sono sempre tenuti a risarcire economicamente il danno qualora dimostrato dal Tribunale competente.

Questo, nel dettaglio, è tutto ciò che bisogna sapere quando si incorre in un presunto caso di malasanità. Qualche anno addietro, questa è una personale esperienza, un medico mi sottolineò che “i giornalisti vanno dietro alla malasanità la cui casistica è nettamente inferiore rispetto alla “buona sanità”. Andrebbe evidenziata quest’ultima”. Gli risposi che “guarire un paziente è il lavoro di un medico” e pertanto rientra nell’ordinario. Citando Thomas Mann, “i medici non sono al mondo per facilitare la morte ma per conservare a qualunque prezzo la vita”.

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