BONUS RENZI: CHE SUCCEDE QUANDO NON SPETTA

Ulteriori chiarimenti per evitare la restituzione

Il periodo delle dichiarazioni dei redditi è alle porte, e come di consueto, la questione si riapre creando confusione tra i non addetti ai lavori o più semplicemente tra i datori di lavoro e i subordinati meno informati.

Al di là di qualsiasi discussione similpolitica, che travierebbe nuovamente l’oggetto di un argomento invece pratico, si discute ancora oggi in merito al bonus fiscale istituito a seguito del Decreto Legge n. 66/2014, divenuto poi concretezza a seguito della Legge di Stabilità 2015, e sulla presunta necessità di restituire detto importo, presente sulla busta paga di tanti lavoratori dipendenti italiani del settore pubblico e privato.

L’elargizione dell’obolo non ha cambiato le sorti familiari della maggior parte degli “eletti” alla percezione, ma un conto è la consapevolezza di non essersi arricchiti, l’altra la preoccupazione di dover restituire, in unica soluzione e senza poter ricorrere a qualsivoglia appello, il bonus di un intero anno, a quest’ora già ampiamente speso.

Per chiarire una volta per tutte il dubbio di molti italiani, la restituzione del credito Irpef avviene tramite la dichiarazione dei redditi, se:

- si sia raggiunto un reddito lordo annuale superiore a € 26.000. In questo caso, è importante rinunciare sin dall’inizio al bonus;

- si rimanga al di sotto dell’area no tax, la posizione reddituale dei cosiddetti “incapienti”, che non percepiscono un reddito annuale superiore a € 8.174.

In queste due situazioni, sarà possibile accedere al bonus, qualora se ne convalidi il diritto (superamento delle due soglie minima e massima), con il conguaglio che verrà fuori dalla dichiarazione dell’anno successivo; al contrario, il datore di lavoro è consapevole del diritto o non del suo dipendente a percepire il bonus, ma in relazione alla sua posizione nell’ambito aziendale, ed in qualità di sostituto d’imposta, potrà recuperare l’importo erroneamente riconosciuto in busta paga e oggetto di restituzione con un F24 compensativo con codice 1655.

Può anche accadere che la dichiarazione dei redditi riporti degli errori. In questo caso, occorre effettuare le dovute verifiche, con l’aiuto di un commercialista, e procedere ad eventuale ricorso.

Nonostante la definizione dei tre casi limite, è fondamentale ribadire che il calcolo reddituale sul quale si basa il riconoscimento del credito è dovuto non solo al lavoro dipendente, ma anche agli eventuali redditi assimilati. Spesso è proprio la mancanza di questo dato a comportare l’errore di assegnazione del bonus quando non se ne abbia diritto.

 

 

 

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