OTTENERE LA PATENTE NAUTICA

Quando serve e come si ottiene la patente nautica da diporto a vela e a motore, entro le 12 miglia o senza limiti.

La patente nautica da diporto è il documento necessario per condurre determinate tipologie di unità da diporto in determinate condizioni.

Con il termine unità da diporto si identifica ogni mezzo di qualunque tipo e con qualsiasi sistema di propulsione destinato alla navigazione da diporto, ovvero la navigazione a scopo ludico o sportivo e, in alcuni casi, anche commerciale.

Le unità da diporto vengono classificate a seconda della loro “lunghezza fuori tutto” (ovvero la lunghezza misurata partendo dall’elemento più sporgente posto a prua a quello più sporgente situato a poppa). I natanti sono le unità da diporto di lunghezza fuori tutto inferiore o uguale ai 10 metri, mentre con il termine imbarcazioni si indicano le unità di lunghezza fuori tutto superiore ai 10 metri ma inferiore o uguale ai 24 metri. Infine, le navi sono le unità con lunghezza fuori tutto superiore ai 24 metri.

La patente nautica è necessaria per condurre qualsiasi unità da diporto oltre le 6 miglia nautiche dalla costa (poco più di 11 chilometri). Essa è altresì necessaria per condurre in acque interne e marittime entro 6 miglia dalla costa le unità da diporto munite di un motore con potenza superiore a 40,8 CV (30kw) o con cilindrata maggiore di 750 cc se a carburazione a 2 tempi, 1000 cc se a 4 tempi fuoribordo, 1300 cc se a 4 tempi entrobordo e infine 2000 cc se diesel. Il possesso della patente nautica è obbligatorio anche per la conduzione di moto ad acqua di qualunque cilindrata e a qualunque distanza dalla costa.

Ci sono tre categoire di patente nautica:

Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
Categoria B: comando delle navi da diporto;
Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto (riservate in modo esclusivo a soggetti affetti da determinate patologie).

A scelta del candidato, la patente nautica di categoria A può essere rilasciata per la conduzione delle sole unità a motore ed essere limitata alla navigazione entro le 12 miglia dalla costa.

Chi ha conseguito la patente limitata alle unità a motore (sia entro le 12 miglia che senza limiti) può ottenere anche l’abilitazione per la conduzione a vela sostenendo la prova pratica d’esame. Nel caso invece si voglia passare dalla patente entro le 12 miglia a quella senza limiti sarà necessario sostenere una prova teorica integrativa. La patente di categoria B per navi da diporto abilita anche alla conduzione di natanti e imbarcazioni sia a vela che a motore.

Per essere ammessi all’esame per l’ottenimento della patente nautica da diporto è necessario aver compiuto diciotto anni, ma per ottenere la patente di categoria B (per navi) è neccessario possedere la patente di categoria A da almeno 3 anni. L’ammissione all’esame è anche soggetta al possedimento di determinati requisiti fisici e morali. Chi è affetto da malattie fisiche o mentali tali da impedire lo svolgimento in sicurezza di tutte le azioni relative alla conduzione di una unità da diporto non può ottenere la patente nautica. Il giudizio sul’idoneità fisica e psichica viene rilasciato tramite certificato dalle autorità mediche competenti. Non può ottenere la patente nautica chi è stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, o chi è stato condannato a una pena superiore a tre anni salvo che non siano intervenuti, nel frattempo, provvedimenti di riabilitazione.

La domada di ammissione all’esame dovrà essere presentata alle autorità competenti ovvero: alla Capitaneria di Porto del luogo di residenza per l’ottenimento della patente B, alle Capitanerie di Porto (Compamare), agli Uffici Circondariali Marittimi (Circomare) per conseguire le patenti entro le 12 miglia dalla costa e senza alcun limite. Per l’ottenimento della patente nautica entro le 12 miglia si può presentare la domanda anche agli Uffici Provinciali della Motorizzazione.

La domanda va presentata in duplice copia (di cui una in bollo) e va corredata da due foto formato tessera, dal certificato medico rilasciato da medico-legale e dall’attestazione di pagamento dei tributi per l’ammissione all’esame. Il candidato tratterrà la seconda copia della domanda, datata e protocollata, che insieme al documento di identità costituirà un’autorizzazione provvisoria, una sorta di foglio rosa nautico, per esercitarsi a bordo di unità da diporto solo se assistito da una persona che abbia ottenuto la patente nautica, pari a quella che l’interessato si appresta a conseguire, da almeno tre anni. L’autorizzazione provvisoria dura tre mesi ed è prorogabile per altri tre. Entro questi sei mesi il candidato deve prenotarsi per l’esame che verrà chiamato a sostenere entro 45 giorni.

L’esame consiste in una prova teorica e una pratica. I candidati che non superano la prova teorica potranno sostenerla di nuovo dopo un mese, presso la stessa sede. Ugualmente, coloro che superano la prova teorica ma non quella pratica potranno sostenere nuovamente quest’ultima dopo un mese, presso la stessa sede, senza bisogno di ripetere la prova teorica. Il candidato può decidere di prepararsi a entrambe le prove in maniera autonoma oppure può rivolgersi a una scuola nautica di sua scelta, purchè munita dell’apposita autorizzazione rilasciata dalla provincia.

La patente nautica ha una validità di 10 anni a partire dalla data di rilascio o rinnovo. Per coloro che abbiano superato i 60 anni di età la durata è ridotta a 5 anni. Le patenti di categoria C hanno una validità limitata in base alle prescrizioni presenti sul certificato rilasciato dalla commissione medica locale.

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